Sulla G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018, è stato pubblicato il d.l. n.119 coordinato con legge di conversione n.136 che all’art.25 undecies porta “Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione”.
In estrema sintesi si prevede che:
– trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, i limiti relativi al prezzo di cessione possono essere rimossi dalle persone fisiche che ne abbiano interesse, anche se non più titolari del bene, ( quindi anche il venditore), per un corrispettivo calcolato ai sensi di legge;
– la rimozione del vincolo estingue l’eventuale pretesa di rimborso della differenza di prezzo;
– la rimozione del vincolo di prezzo comporta la rimozione di qualsiasi vincolo soggettivo;
– la norma si applica anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
– la rimozione del vincolo comporta l’impossibilità pratica di richiedere indietro la differenza di prezzo da parte dell’acquirente.
Il legislatore ha quindi, con questa legge di natura interpretativa, accolto la tesi da ultimo sostenuta da alcuni giudici di merito, mettendo fine al tentativo di “speculazione inversa” che è stato perpetrato in questi ultimi anni.
La soluzione scelta dal legislatore è caratterizzata da un alto indice di buon senso, perché da una parte, pone, di fatto, a carico dei venditori le spese e l’onere di regolarizzare la situazione, dall’altra impedisce agli acquirenti di ottenere un risarcimento non equo.
E soprattutto permetterà di sbloccare un mercato immobiliare fermo a causa della discutibilissima sentenza del 2015.