Il decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico (decreto legge n. 34/2020, art. 119).
Il superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, e sulle singole unità immobiliari.
Per usufruire del superbonus occorre eseguire uno dei seguenti interventi (cd. “trainanti”):
– isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
– interventi antisismici (cd. sismabonus).
Il superbonus spetta anche per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica rientranti nell’ecobonus, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Interventi “trainati”), solo se sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati.
In alternativa alla detrazione fiscale, è possibile optare per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni, oppure per uno sconto immediato sul corrispettivo dovuto al fornitore di beni e servizi, per un importo massimo non superiore al corrispettivo stesso; il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti.