Rinuncia all’eredità: il fisco non può rivalersi sul rinunciante
Con la sentenza n. 24651 del 14 agosto 2026 la Cassazione torna su un punto che continua a generare contenzioso: chi risponde dei debiti tributari del defunto?
La risposta passa da una distinzione civilistica elementare ma spesso trascurata negli atti impositivi: chiamato all’eredità ed erede non sono la stessa cosa. L’apertura della successione non produce l’acquisto automatico dell’eredità; occorre l’accettazione, espressa o tacita. E la rinuncia, ex art. 521 c.c., opera retroattivamente: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato.
Da qui il principio affermato dalla Corte: la definitività dell’avviso di accertamento non può trasformare in debitore chi non ha mai assunto la qualità di erede, neppure quando l’atto sia stato notificato dopo l’apertura della successione e non impugnato.
Tre corollari utili in difesa:
- la presentazione della dichiarazione di successione non vale accettazione;
- la rinuncia è efficace anche se intervenuta dopo il decorso del decennio, valendo allora a confermare che accettazione non vi è mai stata;
- l’onere della prova grava sull’Amministrazione, che dovrà dimostrare l’avvenuta accettazione o l’inefficacia della rinuncia.
Il Fisco non resta privo di tutela: l’art. 524 c.c. gli consente di farsi autorizzare ad accettare l’eredità in luogo del rinunciante, per soddisfarsi sui beni ereditari.
E se l’eredità viene accettata? Restano dovuti imposte e interessi, ma non le sanzioni: sono intrasmissibili agli eredi ex art. 8 d.lgs. 472/1997, in ossequio al principio di personalità.
