Novita’ legislativa sugli acquisti di immobili di provenienza donativa
Gli acquisti di immobili con provenienza donativi diventano sicuri.
Abolita l’azione di restituzione a favore dei legittimari nei confronti dei terzi acquirenti
Qui di seguito una nota esplicativa sull’abolizione dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti di beni immobili di provenienza donativa
- Premessa
Illustriamo, in termini sintetici, gli effetti della riforma approvata nell’ambito del c.d. “DDL semplificazioni”, con la quale il legislatore è intervenuto sul regime civilistico delle donazioni, modificando gli articoli 561 e 563 del Codice Civile eabolendo l’azione di restituzione esercitabile dai legittimari nei confronti dei terzi acquirenti di beni immobili oggetto di donazione lesiva della quota di legittima.
La riforma incide su una questione connotata di forti criticità pratiche, legate alla circolazione dei beni di provenienza donativa e alla persistente instabilità degli acquisti immobiliari in presenza di potenziali eredi lesi.
- Disciplina previgente: azione di riduzione e azione di restituzione
Nell’ordinamento vigente prima della riforma, in caso di donazione lesiva della legittima, il legittimario poteva promuovere:
– l’azione di riduzione, diretta contro il donatario, al fine di ricondurre la donazione nei limiti della disponibile;
– l’azione di restituzione, esperibile – ricorrendo determinate condizioni – nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato.
– l’azione di restituzione costituiva il principale fattore di rischio nella compravendita di beni di provenienza donativa. Essa poteva essere esercitata quando:
– la riduzione era stata accolta;
– il donatario non era in grado di reintegrare per equivalente la quota spettante al legittimario;
– non erano decorsi i venti anni dalla trascrizione della donazione (salva opposizione del donante).
- La riforma: eliminazione dell’azione di restituzione contro i terzi
La riforma ha eliminato integralmente la possibilità per i legittimari di ottenere la restituzione del bene nei confronti di acquirenti terzi. Con l’eliminazione di tale azione:
– la tutela dei legittimari viene limitata esclusivamente in un diritto di credito nei confronti del donatario;
– il terzo acquirente non potrà essere destinatario di azioni reali volte a recuperare il bene;
– l’acquisto di un bene di provenienza donativa diventa di conseguenza pienamente sicuro e stabile.
- Effetti della riforma sulla circolazione dei beni e sulla posizione dei soggetti coinvolti
Per il terzo acquirente:
– viene meno ogni rischio di rivendicazione del bene da parte dei legittimari;
– l’acquisto è sottratto a qualsiasi precarietà connessa ad azioni successorie;
– aumenta la finanziabilità degli immobili di provenienza donativa.
Per il donatario:
– permane la responsabilità nei confronti dei legittimari, in forma esclusivamente economica;
– migliora sensibilmente la possibilità di alienare il bene ricevuto.
Per i legittimari:
– resta la possibilità di promuovere l’azione di riduzione, ma la relativa tutela diventa obbligatoria;
– non sarà più possibile pretendere la restituzione del bene in natura.
- Ambito temporale di applicazione
La riforma si applica alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Per le successioni già aperte, è prevista una disciplina transitoria che consente ai legittimari di trascrivere un atto di opposizione entro un termine prefissato, mantenendo per tali casi le precedenti tutele.
- Considerazioni conclusive
L’abolizione dell’azione di restituzione rappresenta un intervento di forte impatto sistemico, che:
– promuove la certezza della circolazione immobiliare;
– elimina un fattore di rischio che ha inciso per decenni sulla commerciabilità degli immobili donati;
– preserva comunque la tutela dei legittimari ma solo in forma economica.
L’intervento quindi è da considerare con favore in quanto rende possibile un più equilibrato bilanciamento tra gli interessi degli eredi legittimari e l’esigenza di sicurezza degli acquisti immobiliari.
