Per gli atti con cittadini stranieri, l’art. 17 del Trattato CE istituisce una cittadinanza dell’Unione Europea, attribuita a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro: pertanto sulla base di tale norma il cittadino “comunitario” ha lo stesso trattamento giuridico del cittadino italiano senza limitazione alcuna.
atti con cittadini stranieri
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo  25 luglio 1998 n. 286 e della sue norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394), anche la condizione dei cittadini stranieri extracomunitari è radicalmente mutata.
La disposizione basilare continua ad essere l’art. 16 delle disposizioni preliminari del codice civile in forza della quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità, e cioè nella misura in cui i cittadini italiani possano compiere nello Stato estero i medesimi atti.

Di conseguenza, ove le verifiche richiedano un esame dettagliato o molto complesso, i tempi per la stipula si allungheranno, ma ciò è normale e fisiologico.

La condizione di reciprocità non riguarda i diritti fondamentali, ma soltanto il versante patrimoniale (acquisti immobiliari, costituzione di società, ecc.).
Per un approfondimento di quanto dispone l’attuale normativa prevista dall’art. 1 del citato d.p.r. 394/1999, dopo le modifiche introdotte dal d.p.r. 18 ottobre 2004, n. 334, cliccare qui